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Legge 30 agosto 1868, n. 4613 · Legge 30 agosto 1868, n. 4613 — Concernente la costruzione e sistemazione delle strade comunali. (068U4613)

Legge 30 agosto 1868, n. 4613 Art. 9Sussidi

PARTE II. Costituzione di un fondo speciale per la costruzione delle strade.

In KraftAmtlicher Text

Lo Stato accordera' un sussidio a quei Comuni i quali avranno costituito il fondo speciale, di cui all'articolo 2 della presente Legge, applicando il maximum dei mezzi (a, b, c) ivi indicati. Codesto sussidio sara' concesso nell'ordine seguente: 1. A quei Comuni che hanno una minore quantita' di strade; 2. A quei Comuni la cui condizione economica sia la piu' grave; 3. A quei Comuni che costruiscano una strada affatto nuova. Fra le categorie dei Comuni specificate nei suddetti tre numeri, la preferenza sara' gradatamente accordata a quelli, ne' quali si verifichino o tutte, o la maggior parte delle condizioni sopra enunciate. Non si danno sussidi per la manutenzione ordinaria delle strade, ne' per la costruzione di quelle non contemplate nell'articolo 1. Il riparto dei sussidi e' fatto annualmente per Decreto Reale, sentiti i voti dei Consigli provinciali ed il parere del Consiglio di Stato. Il sussidio, di cui nel primo capoverso del presente articolo, non sara' inferiore ad annui tre milioni di lire, e non potra' mai eccedere il quarto della somma effettivamente spesa dal Comune nell'opera sussidiata.