Legge 22 aprile 1869, n. 5026 Art. 21
TITOLO II. DELLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO CAPITOLO I. Disposizioni generali.
La Ragioneria generale e' retta da un Ragioniere generale, il quale sara' personalmente responsabile dell'esattezza e prontezza delle registrazioni contabili. La nomina dei Ragionieri sara' fatta sopra proposta del Ministro delle Finanze d'accordo col Ministro cui la Ragioneria e' addetta.