Legge 6 luglio 1871, n. 296 Art. 2
Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con speciali Decreti alle disposizioni che potessero occorrere per l'esecuzione della presente Legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Dato a Firenze addi' 6 luglio 1871. VITTORIO EMANUELE Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco. G. Lanza. G. De Falco.