Legge 6 dicembre 1877, n. 4166 Art. 2
L'arresto personale e' mantenuto per l'esecuzione delle condanne pronunziate da giudici penali contro gli autori e i complici di crimini e delitti, alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alle riparazioni. Nelle contravvenzioni sara' facoltativo al giudice di aggiungerlo alle condanne.