Legge 7 luglio 1901, n. 309 Art. 2
Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere per l'attuazione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 luglio 1901. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.