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Legge 26 giugno 1902, n. 245 · Legge 26 giugno 1902, n. 245 — Costruzione ed esercizio dell'Acquedotto Pugliese e tutela della silvicoltura nel bacino idrologico del Sele. (002U0245)

Legge 26 giugno 1902, n. 245 Art. 13

TITOLO I. Costruzione, manutenzione ed esercizio dell'Acquedotto.

In KraftAmtlicher Text

Gli atti e documenti che occorreranno alla costituzione ed al regolare funzionamento del Consorzio non saranno assoggettati alle tasse di registro e bollo. Il patrimonio consorziale sara' esente dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta sui fabbricati e dalla tassa di manomorta. Saranno del pari esenti dalla tassa proporzionale di registro e da quella ipotecaria, e soggetti invece per le une e per le altre alla tassa fissa di una lira tutti gli atti e contratti del Consorzio con la Ditta concessionaria, o della Ditta coi terzi, in quanto abbiano connessione diretta con la costruzione e l'esercizio dell'Acquedotto. Se la Ditta assuntrice sara' estera, i capitali che essa impieghera' nell'impresa saranno esenti dalla tassa graduale di bollo di cui all' articolo 70 della legge 4 luglio 1897, n. 414 ; se nazionali, i titoli che potra' emettere saranno esenti dalla tassa di bollo di cui all'articolo 73 della legge stessa.