Legge 27 dicembre 1903, n. 515 Art. 2
Il Governo del Re e' autorizzato a dare tutte le disposizioni occorrenti per la delimitazione dei confini e per regolare i rapporti patrimoniali fra i due Comuni e per tutto quanto concerne l'esecuzione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 dicembre 1903. VITTORIO EMANUELE. G. Giolitti. Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.