Legge 29 marzo 1906, n. 94 Art. 2
Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere all'esecuzione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 marzo 1906. VITTORIO EMANUELE. SIDNEY SONNINO. Visto, Il guardasigilli: E. SACCHI.