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Legge 19 luglio 1906, n. 367 · Legge 19 luglio 1906, n. 367 — Concernente i provvedimenti in favore delle RR. guardie di finanza. (006U0367)

Legge 19 luglio 1906, n. 367 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Il Governo del Re e' autorizzato a inscrivere nella parte ordinaria della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907: ai capitoli dei «soldi e soprassoldi per la guardia di finanza» la maggiore somma complessiva di lire 2,135,992.50; al capitolo «assegni ed indennita' di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza» la maggiore somma di L. 71,220. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addi' 19 luglio 1906. VITTORIO EMANUELE. Massimini. A. Majorana. Visto, Il guardasigilli: Gallo.