Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 22 luglio 1906, n. 623 · Legge 22 luglio 1906, n. 623 — Sul conferimento dei banchi lotto. (006U0623)

Legge 22 luglio 1906, n. 623 Art. 13

TITOLO II. Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione.

In KraftAmtlicher Text

((Sono esclusi dal diritto a concorrere agli assegni vitalizi facoltativi: a) gli impiegati ed i loro superstiti se titolari di una rivendita di generi di privativa o con assegno fisso a carico di Enti pubblici: b) le vedove contro le quali sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione per loro colpa, o che alla morte del marito non contino un biennio intero di matrimonio, se il matrimonio fu contratto dopo che il marito aveva compiuto il 50° anno di eta', eccetto che esista prole postuma; c) gli orfani e le orfane quando sia tuttora in vita nello stato vedovile la madre o la madrigna, salvo il diritto di compartecipazione dell'assegno se essi, per legittima ragione, non abitino con la madre, o se avvenga la concessione a favore della madrigna. Sono temporaneamente esclusi dallo stesso diritto: d) gli impiegati, pei primi due anni immediatamente successivi alla concessione dell'indennita' liquidata per una volta tanto dalla Corte dei conti; e) le vedove e gli orfani, pei primi quattro anni immediatamente successivi alla concessione dell'indennita' stessa; f) le orfane nubili maggiorenni, sino al compimento del 40° anno di eta')) .