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Legge 22 luglio 1906, n. 623 · Legge 22 luglio 1906, n. 623 — Sul conferimento dei banchi lotto. (006U0623)

Legge 22 luglio 1906, n. 623 Art. 3

TITOLO I. Conferimento dei banchi del lotto.

In KraftAmtlicher Text

In caso di deserzione i concorsi sono ripetuti con una congrua diminuzione dei minimi requisiti di aggio a di servizio da parte degli aspiranti. ((I banchi del lotto rimessi per la terza volta a concorso, potranno in caso di esito negativo dell'esperimento, essere assegnati a commessi di carriera del luogo o, in difetto, ad estranei quivi domiciliati, su domanda che essi ne facciano e sentita la Commissione per il conferimento dei banchi; fermi gli obblighi imposti ai ricevitori e reggenti. Al cessare di una gestione cosi' conferita, i banchi vorranno rimessi in gara sulla base dell'aggio accertato nell'ultimo esercizio)) .