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Legge 14 luglio 1907, n. 562 · Legge 14 luglio 1907, n. 562 — Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna. (007U0562)

Legge 14 luglio 1907, n. 562 Art. 13

Capitolo II. Monti frumentari e nummari.

In KraftAmtlicher Text

I proventi annuali di ciascun Monte frumentario costituiti dal reddito delle operazioni di cui nell'arlicolo precedente, devono essere destinati, per non oltre la meta', nell'acquisto di nuovo seme selezionato ad incremento del capitale in grano posseduto dal Monte, e della parte rimanente potra' disporre l'Amministrazione del Monte nel modo che reputera' praticamente piu' conveniente per l'incremento dell'istituzione.