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Legge 14 luglio 1907, n. 562 · Legge 14 luglio 1907, n. 562 — Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna. (007U0562)

Legge 14 luglio 1907, n. 562 Art. 39

TITOLO II. Capitolo I. Miglioramento agrario.

In KraftAmtlicher Text

A modificazione delle altre disposizioni esistenti sulla materia resta stabilito che i terreni privati sottoposti dai loro proprietari al rimboschimento sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovraimposta comunale e provinciale per anni 30 quando si tratti di boschi di alto fusto, e per anni 15 quando si tratti di cedui. L'imposta sgravata non dara' luogo a reimposizione e conseguentemente verra' ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di conguaglio del 14 luglio 1864, n. 1831. Lo sgravio e la esenzione si otterranno mediante domande in carta semplice rivolte all'agenzia delle imposte e corredate da certificato dell'ispezione forestale comprovante l'eseguito lavoro di rimboschimento nel terreno indicato. L'ispezione forestale e' tenuta a rilasciare tale certificato praticando, ove occorra, opportuna visita sopra luogo a spese dello Stato.