Legge 9 luglio 1908, n. 445 Art. 26
Capo IV. Amministrazione.
Il Consiglio del commissariato e' presieduto dal prefetto o da chi ne fa le veci, ed e' composto: a) dell'ingegnere-capo del genio civile; b) dell'intendente di finanza; c) dell'ispettore forestale; d) di un rappresentante della provincia o di un supplente, eletti dal Consiglio provinciale; e) del presidente della Camera di commercio di Potenza; f) del capo dell'ufficio amministrativo del commissariato; g) di un agricoltore e di un esperto in silvicoltura, nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. I membri a scelta ed elettivi del Consiglio del commissariato durano in carica due anni e possino essere riconfermati. Il medico provinciale interverra' nelle sedute in cui si debbono trattare materie attinenti alla igiene ed avra' voto consultivo.