Legge 9 luglio 1908, n. 445 Art. 50
TITOLO II. Provvedimenti per le Calabrie
Le domande per la ricostruzione e riparazione di edifici posseduti in comune, sono ammissibili anche se presentate da uno solo degli aventi diritto e per l'intiera somma che potrebbe concedersi se la domanda fosse stata presentata da tutti i partecipi. All'uopo saranno osservate le disposizioni contenute nell' art. 3 della legge 19 giugno 1888, n. 5447 .