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Legge 9 luglio 1908, n. 445 · Legge 9 luglio 1908, n. 445 — Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)

Legge 9 luglio 1908, n. 445 Art. 58

TITOLO II. Provvedimenti per le Calabrie

In KraftAmtlicher Text

Il privilegio speciale della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 , serie 3ª, sara' costituito per la durata del prestito o nel caso di mancato pagamento dell'obbligazione alla scadenza, conservera' efficacia fino alla realizzazione del credito dell'Istituto, senza bisogno di rinnovazione.