Legge 9 luglio 1908, n. 445 Art. 58
TITOLO II. Provvedimenti per le Calabrie
Il privilegio speciale della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 , serie 3ª, sara' costituito per la durata del prestito o nel caso di mancato pagamento dell'obbligazione alla scadenza, conservera' efficacia fino alla realizzazione del credito dell'Istituto, senza bisogno di rinnovazione.