Legge 9 luglio 1908, n. 445 Art. 66
TITOLO IV. Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimenti di abitati in nuova sede.
I due piani, completati a cura della Giunta comunale con un elenco indicante i proprietari delle case da abbandonare e le singole famiglie in esse risiedenti, saranno pubblicati all'albo del Comune per la durata di trenta giorni. Entro due mesi dalla pubblicazione dei piani, i proprietari ed i capi delle singole famiglie dovranno dichiarare se intendono trasferirsi nella nuova sede.