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Legge 24 dicembre 1908, n. 783 · Legge 24 dicembre 1908, n. 783 — Concernente la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato. (008U0783)

Legge 24 dicembre 1908, n. 783 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

I beni patrimoniali dello Stato, rustici ed urbani, di qualunque provenienza, disponibili per la vendita, sono alienati con le norme della presente legge e di quella per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.