Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 24 dicembre 1908, n. 783 · Legge 24 dicembre 1908, n. 783 — Concernente la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato. (008U0783)

Legge 24 dicembre 1908, n. 783 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

((Gli immobili per i quali sia avvenuta una diserzione d'incanto possono, quando l'Amministrazione lo ritenga conveniente, essere venduti a partiti privati, sempreche' non siano variati se non a tutto vantaggio dello Stato, il prezzo e le condizioni di vendita. Il verbale di aggiudicazione in seguito a licitazione privata o il contratto stipulato a trattativa privata e' approvare dall'intendente di finanza o dal Ministero, secondo che il prezzo di vendita non superi o superi le lire 50.000. Fermo il disposto dell'art. 7, 1° comma, il parere del Consiglio di Stato e' richiesto per la vendita a trattativa privata se il prezzo superi le lire 75.000 e per le aggiudicazioni a seguito di licitazioni private se il prezzo superi le lire 150.000)) .