Legge 10 giugno 1909, n. 334 Art. 2
Il Governo del Re e' autorizzato a dare le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 giugno 1909. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. Visto, Il guardasigilli: Orlando.