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Legge 29 luglio 1909, n. 583 · Legge 29 luglio 1909, n. 583 — Che da' piena ed intera esecuzione alla Convenzione internazionale per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie. (009U0583)

Legge 29 luglio 1909, n. 583 Art. 1

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VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re e' autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione firmata a Berna il 26 settembre 1906 fra l'Italia, l'Austria, l'Ungheria, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, il Lussemburgo, l'Olanda, il Portogallo, la Spagna, la Svezia e la Svizzera per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 luglio 1909. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Tittoni - Cocco-Ortu. Visto, Il guardasigilli: Orlando.