Legge 7 luglio 1910, n. 435 Art. 2
Il Governo del Re e' autorizzato a dare le disposizioni occorrenti per la esecuzione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 luglio 1910. VITTORIO EMANUELE. LUZZATTI. Visto, Il guardasigilli: FANI.