Legge 20 marzo 1913, n. 272 Art. 21
TITOLO II. Dell'esercizio della mediazione Capo I. Dei mediatori.
La professione del mediatore e' libera. Nondimeno gli uffici pubblici, per i quali si richieda un'autorizzazione speciale, sono riservati ai mediatori inscritti in un ruolo formato e conservato dalla Camera di commercio. Il ruolo predetto deve indicare la specie di mediazione per la quale ciascuno e' inscritto. I mediatori autorizzati alla negoziazione dei valori pubblici sono qualificati agenti di cambio.