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Legge 19 aprile 1925, n. 475 · Legge 19 aprile 1925, n. 475 — Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignita' pubbliche. (025U0475)

Legge 19 aprile 1925, n. 475 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Chiunque esegue o procura dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e in genere lavori per gli scopi di cui all'articolo precedente, e' punito a norma della prima parte dell'articolo stesso. E' punito a termine del capoverso del detto articolo se l'aspirante consegua l'intento. In ogni caso la pena e' aumentata da un terzo ella meta' se concorra il fine di lucro; e se concorra anche l'abitualita', la pena e' della reclusione da uno a tre anni.