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Legge 19 aprile 1925, n. 475 · Legge 19 aprile 1925, n. 475 — Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignita' pubbliche. (025U0475)

Legge 19 aprile 1925, n. 475 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Chiunque con qualsiasi mezzo, offre di procurare od eseguire dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e, in genere, lavori agli scopi di cui agli articoli 1 e 3 e' punito per il semplice fatto dell'offerta, ((con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila)) . ((Qualora l'offerta sia fatta a mezzo stampa, ovvero sia fatta in modo abituale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nella prima ipotesi, il tipografo, se non e' concorso nell'illecito, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila)) .