Legge 10 luglio 1925, n. 1238 Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo di Sua Maesta' il Re e' autorizzato a rivedere ed a modificare i Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2360 , e 6 dicembre 1923, n. 2769 , relativi alle circoscrizioni comunali nella provincia di Imperia, ed a emanare ogni provvedimento occorrente per l'attuazione della riforma delle circoscrizioni predette. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 10 luglio 1925. VITTORIO EMANUELE. Federzoni. Visto, il Guardasigilli: Rocco.