Legge 3 dicembre 1925, n. 2151 Art. 2
Per la trattazione di tutti gli affari inerenti all'assunzione predetta, il Consiglio direttivo delle sopraindicate rappresentanze e' composto da: a) il consigliere delegato dell'Opera nazionale, che assume la presidenza; b) il medico provinciale; c) il direttore dell'Istituto di previdenza sociale di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 , che esercita le proprie attribuzioni nella Provincia, salva la facolta' di delega a al capo di dipendente agenzia nei casi in cui nella Provincia funzioni soltanto l'agenzia istessa; d) un invalido di guerra scelto dalla Amministrazione centrale della Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra; e) un rappresentante dei datori di lavoro della Provincia scelto dal Prefetto sulle designazioni delle relative organizzazioni o direttamente ove le organizzazioni medesime manchino o non provvedano alla designazione nel termine' assegnato dal Prefetto. I componenti di cui alle lettere d) ed e) durano in carica due anni anche se la nomina ha luogo in surrogazione di altri innanzi tempo scaduti, e possono essere riconfermati.