Legge 27 maggio 1929, n. 847 Art. 22null
Capo III. Disposizioni generali e transitorie.
La dispensa dal matrimonio rato e non consumato, quando siano osservate le formalita' di cui al medesimo art. 17, produce, sulla domanda di ambedue le parti, lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra le stesse persone prima dell'entrata in vigore della presente legge.