Legge 27 maggio 1929, n. 848 Art. 6
Capo II Riconoscimento agli effetti civili degli istituti ecclesiastici e degli enti di culto.
Le chiese appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, contemplate dall'art. 29, lettera a), del Concordato, saranno consegnate all'autorita' ecclesiastica, restando revocate le concessioni attuali delle medesime, in qualunque tempo ed a qualunque titolo disposte. Nessuna indennita' e' dovuta in tale caso ai concessionari, o ad altri usuarii, neppure per miglioramenti tuttora sussistenti, e nonostante convenzione in contrario. Parimenti nessuna indennita' e' dovuta dai concessionari e dagli usuarii per eventuali deterioramenti dell'edificio e della suppellettile, dipendenti da omessa manutenzione o da qualunque altra causa non dolosa. ((6))
--------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 20 maggio 1985, n. 222 ha disposto (con l'art. 74, comma 1) che "Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848 , e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168 , e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme".
Verweist auf
- Legge 27 maggio 1929, n. 848 Art. 29
- Legge 27 maggio 1929, n. 848 Art. 74