Legge 27 maggio 1929, n. 848 Art. 8
Capo II Riconoscimento agli effetti civili degli istituti ecclesiastici e degli enti di culto.
I Comuni e le Provincie, a cui siano stati conceduti i fabbricati dei conventi soppressi in virtu' dell' art. 20 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 , o di disposizioni analoghe, e che ne siano ancora proprietari, ne rilasceranno senza indennita' una congrua parte, se non sia stata gia' riservata all'atto della cessione o rilasciata posteriormente, da destinarsi a rettoria della chiesa annessa, quando questa sia stata conservata al pubblico culto. ((6))
--------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 20 maggio 1985, n. 222 ha disposto (con l'art. 74, comma 1) che "Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848 , e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168 , e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme".
Verweist auf
- Legge 27 maggio 1929, n. 848 Art. 20
- Legge 27 maggio 1929, n. 848 Art. 74