Legge 27 giugno 1929, n. 1033 Art. 2
Ciascuno degli Atti di cui all'articolo precedente entrera' in vigore alle condizioni ed alla data previste dalle apposite clausole degli Atti stessi.
Ciascuno degli Atti di cui all'articolo precedente entrera' in vigore alle condizioni ed alla data previste dalle apposite clausole degli Atti stessi.