Legge 15 giugno 1931, n. 889 Art. 39
CAPO IV. Del personale insegnante.
Gli insegnanti incaricati sono nominati dal preside o direttore, udito il Consiglio di amministrazione, per la durata dell'anno scolastico, nei limiti previsti dalle piante organiche e possono essere confermati. Agli incaricati e' dovuta la retribuzione di L. 385 per ogni ora settimanale di insegnamento nel corso superiore dell'istituto tecnico e nella scuola di magistero professionale per la donna; e di L. 330 per ogni ora settimanale di insegnamento nel corso inferiore dell'istituto tecnico e nella scuola tecnica, eccetto che per la calligrafia, la dattilografia e la stenografia che dovranno essere retribuite col compenso di L. 220 annue per ogni ora settimanale di lezione, salva la applicazione alle suindicate retribuzioni delle riduzioni previste dalle vigenti disposizioni.