Legge 5 giugno 1932, n. 607 Art. 2
I contributi degli enti ed istituti partecipanti al Consorzio, giusta l'art. 1 della Convenzione approvata colla presente legge, sono versati allo Stato, negli importi ed alle scadenze previste nella Convenzione medesima. Detti versamenti saranno imputati ad apposito capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata.