Legge 22 maggio 1933, n. 608 Art. 5
Chiunque contravviene agli obblighi derivanti dagli articoli 1 e 4 della presente legge incorre nella pena stabilita dall' art. 663 del Codice penale . Indipendentemente dall'azione penale, i cartelli e gli altri mezzi della pubblicita' indebitamente eseguita potranno essere rimossi a cura della Milizia ferroviaria su richiesta del capo del Compartimento ferroviario. Le spese della rimozione sono a carico dei trasgressori. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 maggio 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Ciano - Jung Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Verweist auf
- Legge 22 maggio 1933, n. 608 Art. 663