Legge 3 gennaio 1934, n. 6 Art. 2
Il Governo del Re e' autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per la esecuzione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 gennaio 1934 - Anno XII VITTORIO EMANUELE Mussolini Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.