Legge 15 gennaio 1934, n. 113 Art. 2
Il Governo del Re e' autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 15 gennaio 1934 - Anno XII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.