Legge 25 gennaio 1934, n. 285 Art. 13
Alle spese occorrenti per il Parco nazionale del Circeo sara' provveduto: a) con una somma, non superiore a lire cinquantamila annue, da comprendersi fra le spese di amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprieta' dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali; b) con gli introiti per permessi di caccia, pesca ed eventuali altre concessioni; c) col provento delle pene pecuniarie, delle oblazioni e del ricavato della vendita degli oggetti confiscati.