Legge 29 gennaio 1934, n. 157 Art. 2
I comuni di Casale Cremasco e di Vidolasco sono riuniti in unico Comune con denominazione « Casale Cremasco-Vidolasco » e sede municipale in Casale Cremasco.
I comuni di Casale Cremasco e di Vidolasco sono riuniti in unico Comune con denominazione « Casale Cremasco-Vidolasco » e sede municipale in Casale Cremasco.