Legge 29 gennaio 1934, n. 159 Art. 3
Il prefetto della provincia di Catania, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' alla separazione patrimoniale e al reparto delle attivita' e passivita' fra i due Comuni. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 gennaio 1934 - Anno XII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.