Legge 29 gennaio 1934, n. 162 Art. 3
Gli organici del personale per i Comuni ricostituiti saranno stabiliti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, dal prefetto. A coprire i posti di organico sara', per quanto possibile, assunto, per chiamata, personale in servizio presso i Comuni dai quali vengono staccati quelli ricostituiti. In caso di contestazioni decidera' il prefetto e contro il provvedimento del prefetto e' ammesso ricorso al Ministero dell'interno. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 gennaio 1934 - Anno XII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.