Legge 29 gennaio 1934, n. 274 Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data nel Regno, Possedimenti e Colonie alla Convenzione concernente il lavoro forzato od obbligatorio, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che ha avuto luogo a Ginevra dal 10 al 28 giugno 1930.