Legge 10 gennaio 1935, n. 53 Art. 2
Il prefetto di Potenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera', in esecuzione della presente legge, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Potenza e di Pignola. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 gennaio 1935 - Anno XIII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI Visto, il Guardasigilli: SOLMI.