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Legge 6 giugno 1939, n. 985 · Legge 6 giugno 1939, n. 985 — Aggiornamenti alle disposizioni vigenti sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito. (039U0985)

Legge 6 giugno 1939, n. 985 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

All'art. 9 del R. decreto-legge 26 luglio 1929-VII, n. 1413 (convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929-VIII, numero 2294), e' aggiunto il seguente comma: « Ad essi e' precluso il ritorno nel ruolo del servizio effettivo. E' fatta eccezione per i marescialli capi che, essendo stati dichiarati idonei all'avanzamento nel ruolo generale e venendo a conseguire diritto alla promozione nel ruolo stesso prima della scadenza del venticinquesimo anno di servizio, possono, a domanda, esseri restituiti al ruolo di provenienza».