Legge 6 luglio 1939, n. 1035 Art. 13
CAPO II Iscrizione obbligatoria e facoltativa
L'iscrizione facoltativa a carico dell'Ente o del sanitario e' irrevocabile. Salvo disposizioni speciali, l'iscrizione facoltativa ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza.