Legge 26 luglio 1939, n. 1336 Art. 21
Capo II Norme concernenti l'espropriazione dei teatri in regime di condominio e l'espropriazione dei palchi.
Eseguito il deposito, gli esproprianti richiedono al Prefetto il decreto di trasferimento di proprieta' e d'immissione in possesso dei palchi e delle altre cose che vi siano connesse, descritti nello stato di consistenza di cui all'articolo precedente. Il decreto di cui sopra e' trascritto, a cura, dell'espropriante, nell'ufficio delle ipoteche ed e' successivamente notificato agl'interessati. La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriandi.