Legge 6 maggio 1940, n. 554 Art. 3
Il proprietario ha sempre facolta' di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione ancorche' cio' importi la rimozione o il diverso collocamento dell'aereo, ne' per questo deve alcuna indennita' all'utente dell'aereo stesso. Egli dovra' in tal caso avvertire preventivamente il detto utente, al quale spettera' di provvedere a propria cura e spese alla rimozione o al diverso collocamento dell'aereo.