Legge 30 maggio 1940, n. 581 Art. 3
Restano abolite le disposizioni vigenti in materia, prima della pubblicazione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 maggio 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Host Venturi Visto, il Guardasigilli: Grandi