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Legge 23 gennaio 1941, n. 166 · Legge 23 gennaio 1941, n. 166 — Norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni. (041U0166)

Legge 23 gennaio 1941, n. 166 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Fermo restando il disposto di cui all'articolo precedente, l'affissione di manifesti di propaganda politica, sociale e culturale in luogo pubblico o esposto al pubblico, anche se richiesta da Enti, Amministrazioni ed Autorita' pubbliche non statali, deve essere preventivamente autorizzata dal Prefetto competente, il quale, ove lo creda, puo' sentire il Ministero della cultura popolare, circa la opportunita' della affissione. ((1))

---------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 11-23 gennaio 1974, n. 11 (in G.U. 1a s.s. 23/01/1974, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.