Legge 6 febbraio 1941, n. 176 Art. 39
CAPO II Acquisto e perdita del diritto a indennita' o a pensione.
In caso d'interdizione temporanea dai pubblici uffici il diritto di conseguire l'indennita' o la pensione e il godimento della pensione gia' conseguita restano sospesi fino a che dura l'interdizione o l'interdizione e' estinta.