Legge 22 aprile 1941, n. 633 Art. 113
CAPO II Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione I Norme generali
L'espropriazione e' disposta per decreto Reale, su proposta del Ministro per la cultura popolare, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio di Stato. Nel decreto di espropriazione od in altro successivo e' stabilita l'indennita' spettante all'espropriato. Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l'esercizio dei diritti espropriati.